Categoria: Capo V – Astensione e ricusazione

  • Art. 17 — Astensione

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

  • Art. 18 — Ricusazione

    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all’udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all’udienza medesima prima della discussione.3. La domanda deve…