Categoria: Capo II – Organi della giurisdizione amministrativa
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Art. 4 — Giurisdizione dei giudici amministrativi
1. La giurisdizione amministrativa è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
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Art. 5 — Tribunali amministrativi regionali
1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige.2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.3.…
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Art. 6 — Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.3. Salvo quanto previsto dalle…