Categoria: Capo I – Principi generali
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Art. 2 — Giusto processo
1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall’articolo 111, primo comma, della Costituzione.2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
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Art. 3 — Dovere di motivazione e sinteticità degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione.
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Art. 1 — Effettività
1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.