Categoria: Titolo II.1 – Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (artt. 140 ter – 140 quaterdecies)
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Art. 140 decies — Accordi di natura transattiva e conciliativa
1. Fino alla discussione orale della causa, l’ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell’articolo 140 novies.2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l’ente legittimato e il professionista, può invitarli a raggiungere una transazione concernente…
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Art. 140 undecies — Informazioni sulle azioni rappresentative
1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.
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Art. 140 duodecies — Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza
1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell’articolo 140 novies è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140 octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data…
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Art. 140 terdecies — Misure di coercizione indiretta
1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all’articolo 140 octies, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una…
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Art. 140 quaterdecies — Spese del procedimento
1. Il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla metà. Non si applica l’articolo 13, comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
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Art. 140 ter — Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) consumatore: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per…
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Art. 140 quater — Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e…
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Art. 140 quinquies — Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere
1. Nell’elenco previsto dall’articolo 137 è istituita una sezione speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere.2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1 gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137…
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Art. 140 sexies — Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio
1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l’elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell’oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in Italy rende pubblico l’elenco tramite il proprio sito…
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Art. 140 septies — Azioni rappresentative
1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’articolo 140 octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140 novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies.2.…
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Art. 140 octies — Provvedimenti inibitori
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l’adozione di provvedimenti inibitori.2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell’articolo 840 quinquies del codice di procedura civile.4. L’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il…
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Art. 140 novies — Provvedimenti compensativi
1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies, al fine di ottenere l’adozione di provvedimenti compensativi.2. Fermo quanto previsto dall’articolo 140 septies, si applicano gli articoli da 840 quater a 840 terdecies e l’articolo 840 quinquiesdecies del codice…