Categoria: Titolo I – Sicurezza dei prodotti (artt. 102-113)
-
Art. 102 — Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la…
-
Art. 103 — Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,…
-
Art. 104 — Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque,…
-
Art. 105 — Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.2. Si presume che un prodotto sia sicuro,…
-
Art. 106 — Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze,…
-
Art. 107 — Controlli
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.2. Le…
-
Art. 108 — Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.2. Fatti salvi i casi di grave o…
-
Art. 109 — Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano: a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il…
-
Art. 110 — Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.2. I provvedimenti, anche concordati con…
-
Art. 111 — Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
-
Art. 113 — Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.