Categoria: Capo III – Particolari modalità di informazione

  • Art. 13 — Definizioni

    1. Ai fini del presente capo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una…

  • Art. 14 — Campo di applicazione

    1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.2. Il prezzo per unità di misura non deve…

  • Art. 15 — Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

    1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.3. Per i prodotti…

  • Art. 16 — Esenzioni

    1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle…

  • Art. 17 — Sanzioni

    1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell’articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da…

  • Art. 17 bis — Annunci di riduzione di prezzo

    1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.3. La disposizione di cui al…