Categoria: Titolo II – Informazioni ai consumatori (artt. 5-17-bis)
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Art. 11 — Divieti di commercializzazione
1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
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Art. 12 — Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento…
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Art. 13 — Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una…
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Art. 14 — Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.2. Il prezzo per unità di misura non deve…
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Art. 15 — Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.3. Per i prodotti…
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Art. 16 — Esenzioni
1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle…
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Art. 17 — Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell’articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da…
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Art. 17 bis — Annunci di riduzione di prezzo
1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.3. La disposizione di cui al…
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Art. 5 — Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano,…
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Art. 6 — Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea; c) al…
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Art. 7 — Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato…
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Art. 8 — Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
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Art. 9 — Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.3. Sono…
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Art. 10 — Attuazione
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i…