Categoria: Capo V – Disposizioni di prima applicazione e transitorie
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Art. 156 — Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
1. Entro il 31 dicembre 2009 , le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 7.2. Entro centottanta giorni dalla data…
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Art. 157 — Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente
1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922,n. 778; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno…
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Art. 158 — Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
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Art. 159 — Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa…