Categoria: Sezione I – Principi generali
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Art. 101 — Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.2. Si intende per: a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) “biblioteca”, una…
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Art. 102 — Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei…
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Art. 103 — Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
1. L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l’accesso ad essi.2. L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.3. Nei casi di accesso a…
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Art. 104 — Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate ai sensi dell’articolo 13. 2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del…
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Art. 105 — Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell’ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.