Categoria: Capo VII – Espropriazione
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Art. 95 — Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente…
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Art. 96 — Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
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Art. 97 — Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’articolo 10.
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Art. 98 — Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
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Art. 99 — Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall’articolo 95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato.2. Il pagamento dell’indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
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Art. 100 — Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.