Categoria: Sezione III – Disciplina in materia di restituzione, nell’ambito dell’unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro
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Art. 75 — Restituzione
1. Nell’ambito dell’Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE.2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato…
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Art. 76 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea
1. L’autorità centrale prevista dall’articolo 4 della direttiva UE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.2. Per il ritrovamento e la restituzione…
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Art. 77 — Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 75.2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto…
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Art. 78 — Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione
1. L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l’Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro…
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Art. 79 — Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l’esercizio della diligenza…
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Art. 80 — Pagamento dell’indennizzo
1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.3. Il processo verbale costituisce titolo…
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Art. 81 — Oneri per l’assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 76, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
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Art. 82 — Azione di restituzione a favore dell’Italia
1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.
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Art. 83 — Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto.2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del…
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Art. 84 — Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonché sull’attuazione della…
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Art. 85 — Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
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Art. 86 — Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.