Categoria: Capo V – Circolazione in ambito internazionale
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Art. 74 — Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea
1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea degli oggetti indicati nell’allegato A è disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.2. Ai fini di cui all’articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l’elenco di detti uffici…
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Art. 75 — Restituzione
1. Nell’ambito dell’Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva UE.2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato…
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Art. 76 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea
1. L’autorità centrale prevista dall’articolo 4 della direttiva UE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.2. Per il ritrovamento e la restituzione…
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Art. 77 — Azione di restituzione
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 75.2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto…
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Art. 78 — Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione
1. L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui l’Autorità centrale richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro…
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Art. 79 — Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. Per determinare l’esercizio della diligenza…
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Art. 64 bis — Controllo sulla circolazione
1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti.2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in…
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Art. 80 — Pagamento dell’indennizzo
1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.3. Il processo verbale costituisce titolo…
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Art. 65 — Uscita definitiva
1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.2. È vietata altresì l’uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino…
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Art. 81 — Oneri per l’assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 76, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
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Art. 66 — Uscita temporanea per manifestazioni
1. Può essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell’articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d’ arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza.2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di…
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Art. 82 — Azione di restituzione a favore dell’Italia
1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.
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Art. 67 — Altri casi di uscita temporanea
1. Le cose e i beni culturali indicati nell’articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando: a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all’estero degli interessati, per un periodo…
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Art. 83 — Destinazione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto.2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del…
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Art. 68 — Attestato di libera circolazione
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione…
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Art. 84 — Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonché sull’attuazione della…
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Art. 69 — Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
1. Avverso il diniego dell’attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine…
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Art. 85 — Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.
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Art. 70 — Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all’articolo 68, comma 3, l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che…
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Art. 86 — Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.
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Art. 71 — Attestato di circolazione temporanea
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all’estero, al fine…
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Art. 87 — Convenzione UNIDROIT
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell’annesso alla Convenzione medesima.
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Art. 72 — Ingresso nel territorio nazionale
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione.2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o…
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Art. 87 bis — Convenzione UNESCO
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.
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Art. 73 — Denominazioni
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: a) per “regolamento CE” il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali; b) per “direttiva UE” la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei…