Categoria: Sezione III – Dell’usucapione
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Art. 1167 — Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso
L’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [2945].L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.
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Art. 1158 — Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento [957, 978, 1021, 1022, 1031] sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
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Art. 1159 — Usucapione decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto [2643, n. 1], ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.La stessa disposizione si applica nel caso…
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Art. 1159 bis — Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.Colui che acquista in buona fede [1147] da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo…
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Art. 1160 — Usucapione delle universalità di mobili
L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
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Art. 1161 — Usucapione dei beni mobili
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili [1153] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.
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Art. 1162 — Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri [1156, 2683; c. nav. 146, 753], in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data…
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Art. 1163 — Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
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Art. 1164 — Interversione del possesso
Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre…
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Art. 1165 — Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione [1167, 2653 n. 5, 2943] e al computo dei termini [2963] si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.
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Art. 1166 — Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall’articolo 2942.L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili…