Categoria: Sezione II – Del possesso di buona fede di beni mobili
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Art. 1154 — Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
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Art. 1155 — Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso [1147] è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [2644].
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Art. 1156 — Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [2683; c. nav. 146, 753].
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Art. 1157 — Possesso dei titoli di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
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Art. 1153 — Effetti dell’acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà [922] mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo…