Categoria: Sezione I – Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
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Art. 1148 — Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la…
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Art. 1149 — Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell’articolo 821.
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Art. 1150 — Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.L’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona…
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Art. 1151 — Pagamento delle indennità
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
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Art. 1152 — Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa [748 comma 4, 975 comma 2, 1011, 1502 comma 2] finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione [948] e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti [2756].Egli ha…