Categoria: Capo VIII – Di alcune servitù in materia di acque
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Art. 1091 — Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell’acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l’alveo e le…
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Art. 1092 — Deficienza dell’acqua
La deficienza dell’acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.Tra i diversi utenti la deficienza dell’acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall’ultimo utente.Tuttavia l’autorità giudiziaria, con provvedimento…
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Art. 1093 — Riduzione della servitù
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell’acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso…
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Art. 1094 — Servitù attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall’altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all’effetto di impedire la loro diversione.
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Art. 1095 — Usucapione della servitù attiva degli scoli
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l’usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo [1061].Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e…
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Art. 1080 — Presa d’acqua continua
Il diritto alla presa d’acqua continua si può esercitare in ogni istante [1084 ss.].
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Art. 1096 — Diritti del proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l’irrigazione.
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Art. 1081 — Modulo d’acqua
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.Il modulo è l’unità di misura dell’acqua corrente.Esso è un corpo d’acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
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Art. 1097 — Diritto agli avanzi d’acqua
Quando l’acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta [1098].
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Art. 1082 — Forma della bocca e dell’edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell’edificio derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d’acqua, salvo che l’eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso…
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Art. 1098 — Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d’acqua [1094, 1097] non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.
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Art. 1083 — Determinazione della quantità d’acqua
Quando la quantità d’acqua non è stata determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo , s’intende concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l’uso necessario e impedito l’eccesso. Se…
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Art. 1099 — Sostituzione di acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d’acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l’assicurazione al fondo dominante di un corpo di acqua viva, la cui quantità è determinata dall’autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze [912].
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Art. 1084 — Norme regolatrici della servitù
Per l’esercizio della servitù di presa d’acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
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Art. 1085 — Tempo d’esercizio della servitù
Il diritto alla presa d’acqua si esercita, per l’acqua estiva, dall’equinozio di primavera a quello d’autunno; per l’acqua iemale, dall’equinozio d’autunno a quello di primavera.La distribuzione d’acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.L’uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in…
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Art. 1086 — Distribuzione per ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l’acqua per giungere alla bocca di derivazione dell’utente si consuma a suo carico, e la coda dell’acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
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Art. 1087 — Acque sorgenti o sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzione per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell’alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
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Art. 1088 — Variazione del turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
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Art. 1089 — Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
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Art. 1090 — Manutenzione del canale
Nella servitù di presa o di condotta d’acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.