Categoria: Capo VI – Dell’estinzione delle servitù
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Art. 1072 — Estinzione per confusione
La servitù si estingue quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente [1014 n. 2, 2862].
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Art. 1073 — Estinzione per prescrizione
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato…
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Art. 1074 — Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente.
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Art. 1075 — Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero [158].
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Art. 1076 — Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso
L’esercizio di una servitù in un tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l’estinzione per prescrizione.
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Art. 1077 — Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le servitù costituite dall’enfiteuta [959] sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
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Art. 1078 — Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, [dotale] o in usufrutto
Le servitù costituite dall’enfiteuta [959] a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto [o dal marito a favore del fondo dotale].