Categoria: Capo V – Dell’esercizio delle servitù
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Art. 1063 — Norme regolatrici
L’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
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Art. 1064 — Estensione del diritto di servitù
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.
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Art. 1065 — Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
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Art. 1066 — Possesso delle servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell’anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell’ultimo godimento.
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Art. 1067 — Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente [1065, 1069].Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo [1068].
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Art. 1068 — Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo…
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Art. 1069 — Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge [1030].Se però le opere giovano anche…
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Art. 1070 — Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l’uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante [1104, 2643, n. 5].Nel caso in cui l’esercizio della servitù sia limitato a…
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Art. 1071 — Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente.Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.