Categoria: Sezione V – Dell’elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
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Art. 1057 — Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario e industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
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Art. 1056 — Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia [714-717 bis cod. nav.].