Categoria: Sezione IV – Del passaggio coattivo
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Art. 1051 — Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso…
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Art. 1052 — Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell’articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.Il passaggio può essere concesso dall’autorità giudiziaria [2643 nn. 4 e 14, 2932] solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle…
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Art. 1053 — Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti è dovuta un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve prima d’imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta…
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Art. 1054 — Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha il diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità [154].La stessa norma si applica in caso di divisione.
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Art. 1055 — Cessazione dell’interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest’ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l’autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l’indennità fu convenuta in annualità,…