Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 1027 — Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario [1072].
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Art. 1028 — Nozione dell’utilità
L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
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Art. 1029 — Servitù per vantaggio futuro
È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è…
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Art. 1030 — Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti [1070].
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Art. 1031 — Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione [1061, 1062] o per destinazione del padre di famiglia [1062].