Categoria: Capo II – Dell’uso e dell’abitazione
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Art. 1021 — Uso
Chi ha il diritto d’uso di una cosa [540] può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia [1023].I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
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Art. 1022 — Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia [540 comma 2, 1023].
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Art. 1023 — Ambito della famiglia
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi [291 ss.] e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il…
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Art. 1024 — Divieto di cessione
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
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Art. 1025 — Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione
Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie [1004] e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario.Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della…
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Art. 1026 — Applicabilità delle norme sull’usufrutto
Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.