Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
-
Art. 979 — Durata
La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.
-
Art. 980 — Cessione dell’usufrutto
L’usufruttuario può cedere il proprio diritto [965] per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo [1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810].La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
-
Art. 978 — Costituzione
L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’uomo [587, 785, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648]. Può anche acquistarsi per usucapione.