Categoria: Titolo IV – Dell’enfiteusi (artt. 957-977)
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Art. 967 — Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente [1264].In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a…
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Art. 968 — Subenfiteusi
La subenfiteusi non è ammessa [957 comma 2].
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Art. 969 — Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio [2720].Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente.
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Art. 970 — Prescrizione del diritto dell’enfiteuta
Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni [2934].
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Art. 971 — Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.Se più sono i concedenti, l’affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun…
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Art. 972 — Devoluzione
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [2653 n. 2]: 1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo; 2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone [1219]. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia…
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Art. 957 — Disposizioni inderogabili
L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.Il titolo [1158, 2810, 2812] non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.
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Art. 973 — Clausola risolutiva espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa [1456] non impedisce l’esercizio del diritto di affrancazione.
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Art. 958 — Durata
L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni [957 comma 2].
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Art. 974 — Diritti dei creditori dell’enfiteuta
I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione [2900] per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire [149].I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione [2653, n. 2, 2815]…
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Art. 959 — Diritti dell’enfiteuta
L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [840].Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni [817, 934 ss.].
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Art. 975 — Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna [1592].Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all’enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto…
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Art. 960 — Obblighi dell’enfiteuta
L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali [2763].L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
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Art. 976 — Locazioni concluse dall’enfiteuta
Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’articolo 999 [954, 1596, 1599].
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Art. 961 — Pagamento del canone
L’obbligo del pagamento del canone [2763] grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione [1295].Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
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Art. 977 — Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.
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Art. 962 — Revisione del canone [ABROGATO]
[Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell’enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall’enfiteuta di deterioramenti dovuti a causa a lui…
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Art. 963 — Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue.Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla…
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Art. 964 — Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali [1009].Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone.
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Art. 965 — Disponibilità del diritto dell’enfiteuta
L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi [968], sia per atto di ultima volontà [587, 2648].Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore…
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Art. 966 — Prelazione a favore del concedente [ABROGATO]
[In caso di vendita del diritto dell’enfiteuta, il concedente e preferito a parità di condizioni. L’enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare…