Categoria: Titolo III – Della superficie (artt. 952-956)
-
Art. 952 — Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà [934, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810 n. 3].Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo [956].
-
Art. 953 — Costituzione a tempo determinato
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione [934].
-
Art. 954 — Estinzione del diritto di superficie
L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine [953] importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’articolo 2816.I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano, se non per l’anno in corso…
-
Art. 955 — Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
-
Art. 956 — Divieto di proprietà separata delle piantagioni
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo [952 comma 2].