Categoria: Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà
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Art. 936 — Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento…
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Art. 937 — Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha…
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Art. 938 — Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è…
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Art. 923 — Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili [812] che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
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Art. 939 — Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a…
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Art. 924 — Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
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Art. 940 — Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In questo ultimo caso la cosa…
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Art. 925 — Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
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Art. 941 — Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
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Art. 926 — Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
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Art. 942 — Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.Quanto…
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Art. 927 — Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
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Art. 943 — Laghi e stagni
Il terreno che l’acqua copre quando essa è all’altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell’acqua venga a scemare.Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l’acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
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Art. 928 — Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna [927] per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
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Art. 944 — Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei…
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Art. 929 — Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
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Art. 945 — Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.[Se l’isola si è formata per avulsione [944], il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà. La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso,…
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Art. 930 — Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [927].Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice…
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Art. 946 — Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
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Art. 931 — Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
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Art. 947 — Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.La disposizione dell’art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei…
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Art. 932 — Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà…
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Art. 933 — Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
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Art. 934 — Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
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Art. 935 — Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la…