Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 840 — Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi…
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Art. 841 — Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
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Art. 842 — Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [841], nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.Per l’esercizio della pesca…
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Art. 843 — Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi…
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Art. 844 — Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni…
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Art. 845 — Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.