Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 833 — Atti d’emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
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Art. 834 — Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
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Art. 835 — Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
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Art. 836 — Vincoli ed obblighi temporanei
Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi [Cost. 44] di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.
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Art. 837 — Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.
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Art. 838 — Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali [499 c.p.] e di polizia [nonché le norme dell’ordinamento corporativo] e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei…
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Art. 839 — Beni di interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico [Cost. 9 comma 2] sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 832 — Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico [Cost. 42, 43, 44].