Categoria: Sezione II – Dei beni immobili e mobili
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Art. 819 — Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi [818]. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene…
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Art. 812 — Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati…
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Art. 813 — Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
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Art. 814 — Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
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Art. 815 — Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
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Art. 816 — Universalità di mobili
È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria [727, 994].Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
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Art. 817 — Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
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Art. 818 — Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.