Categoria: Capo II – Della decadenza
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Art. 2964 — Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine [2962, 2963] sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione [2943] della prescrizione.Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [2941, 2942], salvo che sia disposto altrimenti [117, 123, 244, 489, 1171, 1287, 1402, 1503, 2264].
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Art. 2965 — Decadenze stabilite contrattualmente
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.
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Art. 2966 — Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto.Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento [1988, 2720] del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve…
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Art. 2967 — Effetto dell’impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita [2966], il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione [2934].
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Art. 2968 — Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza [2936] né possono rinunziare alla decadenza medesima [2937], se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
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Art. 2969 — Rilievo d’ufficio
La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice [2938], salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione [112 c.p.c.].