Categoria: Sezione III – Dell’interruzione della prescrizione
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Art. 2945 — Effetti e durata dell’interruzione
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [1310; 324 c.p.c.].Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l’effetto interruttivo e…
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Art. 2943 — Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [670 c.p.c.] o esecutivo [474, 491 c.p.c.].È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.La prescrizione è inoltre interrotta…
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Art. 2944 — Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.