Categoria: Sezione II – Della sospensione della prescrizione
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Art. 2941 — Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti [261] e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela [357, 424], finché non sia stato reso e approvato il…
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Art. 2942 — Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa: 1) contro i minori non emancipati [316] e gli interdetti per infermità di mente [414], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità; 2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle…