Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 2934 — Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione [252 disp. att.], quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 comma 2].Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].
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Art. 2935 — Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [387, 428, 480, 495, 502, 526, 591, 606, 619, 624, 761, 763, 775, 848, 1073, 1442, 1449, 1495, 1541, 1667, 1669, 1797, 2880, 2903, 2957; l. camb. 94; c. nav. 383, 395, 418, 438, 487, 547, 979, 995].
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Art. 2936 — Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione [1418].
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Art. 2937 — Rinunzia alla prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
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Art. 2938 — Non rilevabilità d’ufficio
Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta [112 c.p.c.].
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Art. 2939 — Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [2900].Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [2937].
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Art. 2940 — Pagamento del debito prescritto
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034, comma 2].