Categoria: Sezione II – Dell’esecuzione forzata in forma specifica
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Art. 2932 — Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [250, 651, 849, 1032, 1351, 1679, 1706 comma 2, 2597, 2643 n. 14, 2645 bis, 2652 n. 2, 2690, 2775…
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Art. 2933 — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo [612 c.p.c. ss.].Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio…
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Art. 2930 — Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [605 c.p.c. ss.].
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Art. 2931 — Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile [612 c.p.c. ss.].