Categoria: Sezione I – Dell’espropriazione
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Art. 2914 — Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili [812] o di beni mobili iscritti in pubblici registri [815], che siano state trascritte successivamente al pignoramento [1707, 2644, 2684, 2693]; 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al…
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Art. 2915 — Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili [812] o beni mobili iscritti in pubblici registri [815, 2683, 2687], e, negli altri casi, se non hanno data certa…
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Art. 2916 — Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione [509 c.p.c.] non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali [2818], iscritte dopo il pignoramento; 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, [2762, 2766 comma 3] se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
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Art. 2917 — Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.
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Art. 2918 — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [498 c.p.c. ss.], se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni…
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Art. 2919 — Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita forzata [503 c.p.c. ss.] trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153].Non sono però opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [2913 ss.] e…
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Art. 2920 — Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione [541 c.p.c. ss.], non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.Resta ferma la…
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Art. 2921 — Evizione
L’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta [510 c.p.c.], può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.Se…
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Art. 2922 — Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa [1490].Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
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Art. 2923 — Locazioni
Le locazioni consentite da chi ha subìto l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento [1599], salvo che, trattandosi di beni mobili, l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede [1153].Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento [2643 n. 8] non sono opponibili…
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Art. 2924 — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [2643 n. 9] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [2812, 2918].
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Art. 2925 — Norme applicabili all’assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all’assegnazione forzata [505 c.p.c.], salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
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Art. 2910 — Oggetto dell’espropriazione
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [474 c.p.c. ss.].Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [2858, 2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato…
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Art. 2926 — Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l’assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall’assegnazione, rivolgersi contro l’assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione.La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla…
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Art. 2911 — Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca .La stessa disposizione si applica se il creditore ha…
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Art. 2927 — Evizione della cosa assegnata
L’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
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Art. 2912 — Estensione del pignoramento
Il pignoramento [491, 513 c.p.c.] comprende gli accessori, le pertinenze [818] e i frutti della cosa pignorata [2865].
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Art. 2928 — Assegnazione di crediti
Se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
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Art. 2913 — Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto [2747] in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione [498 c.p.c.] gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153] per i mobili non iscritti in pubblici registri [815, 2693].
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Art. 2929 — Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.