Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 2907 — Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte [99 c.p.c.] e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero [67, 85 comma 2, 102 comma 5, 117, 119, 125, 336, 417, 418, 848, 2098, 2409, 2487; 69 c.p.c.] o d’ufficio [6 l. fall.].La tutela giurisdizionale dei diritti, nell’interesse…
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Art. 2908 — Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge [2932], l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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Art. 2909 — Cosa giudicata
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306].