Categoria: Sezione II – Dell’azione revocatoria
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Art. 2901 — Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio…
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Art. 2902 — Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se…
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Art. 2903 — Prescrizione dell’azione
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto [2935].
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Art. 2904 — Rinvio
Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare [64 – 70 l. fall.] e in materia penale [192 c.p. ss.].