Categoria: Capo V – Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
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Art. 2901 — Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [2652 n. 5] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [524, 1113], quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio…
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Art. 2902 — Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se…
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Art. 2903 — Prescrizione dell’azione
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto [2935].
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Art. 2904 — Rinvio
Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare [64 – 70 l. fall.] e in materia penale [192 c.p. ss.].
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Art. 2905 — Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [671 c.p.c.].Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.
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Art. 2906 — Effetti
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento [2843, 2913].Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme…
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Art. 2900 — Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura…