Categoria: Sezione XIII – Della rinunzia e dell’astensione del creditore nell’espropriazione forzata
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Art. 2899 — Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [2891; 569 c.p.c.], non può rinunziare alla sua ipoteca [2879] sopra uno di…