Categoria: Sezione XII – Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
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Art. 2893 — Mancata richiesta dell’incanto
Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirenteha posto a disposizione dei creditori a norma dell’articolo 2890, n. 3.La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati…
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Art. 2894 — Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’articolo 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
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Art. 2895 — Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [500, 629 c.p.c.].
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Art. 2896 — Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento [586 c.p.c.] deve essere annotato in margine alla trascrizione dell’atto di acquisto [2643 n. 6].
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Art. 2897 — Regresso dell’acquirente divenuto compratore all’incanto
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l’immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita [2866].
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Art. 2898 — Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Nel caso in cui il titolo d’acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo…
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Art. 2889 — Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo [2643 n. 6] e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto [792 c.p.c.].Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine…
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Art. 2890 — Notificazione
L’acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti [2827 ss.], nel domicilio da essi eletto [2844] e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati: 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione; 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto…
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Art. 2891 — Diritto dei creditori di far vendere i beni
Entro il termine di quaranta giorni [2892] dalla notificazione indicata dall’articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l’espropriazione dei beni [795 c.p.c.] con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile [16, 26, 795 c.p.c.], purché adempia le condizioni che seguono: 1) che…
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Art. 2892 — Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell’articolo 2889 e dal primo comma dell’articolo 2891 non possono essere prorogati.