Categoria: Sezione XI – Della cancellazione dell’iscrizione
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Art. 2888 — Rifiuto di cancellazione
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria [737 c.p.c.].
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Art. 2882 — Formalità per la cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell’atto contenente il consenso del creditore.Per quest’atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
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Art. 2883 — Capacità per consentire la cancellazione
Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione [320, 374, 375, 394, 424].Il rappresentante legale dell’incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non…
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Art. 2884 — Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.].
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Art. 2885 — Cancellazione sotto condizione
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constatare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.
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Art. 2886 — Formalità per la cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata [2882, 2884].La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la…
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Art. 2887 — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all’ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante da un titolo all’ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l’atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l’annotazione della cancellazione.La cancellazione dell’ipoteca importa la perdita del diritto…