Categoria: Sezione X – Dell’estinzione delle ipoteche
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Art. 2880 — Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito [2878 n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione ed’interruzione.
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Art. 2881 — Nuova iscrizione dell’ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge [1197 comma 3, 1276, 2926 comma 2, 2927 comma 2], se la causa estintiva dell’obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all’ipoteca [2879], e l’iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla…
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Art. 2878 — Cause di estinzione
L’ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell’iscrizione [2882 ss.]; 2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847; 3) con l’estinguersi dell’obbligazione [1176 ss., 1230, 2934]; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742; 5) con la rinunzia del creditore [2879]; 6) con lo spirare del termine…
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Art. 2879 — Rinunzia all’ipoteca
La rinunzia del creditore all’ipoteca [2878, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipotecaabbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.