Categoria: Sezione IX – Della riduzione delle ipoteche
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Art. 2872 — Modalità della riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma [2876] per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni.Questa restrizione può aver luogo anche se l’ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
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Art. 2873 — Esclusione della riduzione
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza [2799].Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto…
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Art. 2874 — Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta.
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Art. 2875 — Eccesso nel valore dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855.
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Art. 2876 — Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l’eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l’eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
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Art. 2877 — Spese della riduzione
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo.Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a…