Categoria: Sezione II – Del pegno dei beni mobili
-
Art. 2799 — Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.
-
Art. 2786 — Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa [1794, 1997, 2014, 2026, 2787, 2789, 2790].La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia…
-
Art. 2787 — Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [2744, 2748, 2781, 2788].La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [2786].Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la…
-
Art. 2788 — Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [492, 513, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [1470;…
-
Art. 2789 — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente [2900].
-
Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792].
-
Art. 2791 — Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
-
Art. 2792 — Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [1770, 2803], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [2790]. Egli non può darla in pegno [2784] o concederne ad altri il godimento.In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791,…
-
Art. 2793 — Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro [670 c.p.c.].
-
Art. 2794 — Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [2788, 2799] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [1849, 1962, comma 1].Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore…
-
Art. 2795 — Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa [502 c.p.c.].Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito…
-
Art. 2796 — Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente [2744; 2797; 502 c.p.c.].
-
Art. 2797 — Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [602 c.p.c.].Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se…
-
Art. 2798 — Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [505, 530 c.p.c.] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474, 2744].