Categoria: Sezione I – Disposizioni generali
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Art. 2784 — Nozione
Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.Possono essere dati in pegno i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813].
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Art. 2785 — Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.