Categoria: Capo III – Del pegno
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Art. 2787 — Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno [2744, 2748, 2781, 2788].La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti [2786].Quando il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la…
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Art. 2803 — Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto…
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Art. 2788 — Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [492, 513, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [1470;…
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Art. 2804 — Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’articolo 2797.
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Art. 2789 — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente [2900].
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Art. 2805 — Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [1250, 1254].Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [1248].
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Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792].
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Art. 2806 — Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787.Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Art. 2791 — Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
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Art. 2807 — Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786-2799].
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Art. 2792 — Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [1770, 2803], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [2790]. Egli non può darla in pegno [2784] o concederne ad altri il godimento.In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791,…
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Art. 2793 — Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro [670 c.p.c.].
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Art. 2794 — Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [2788, 2799] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [1849, 1962, comma 1].Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore…
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Art. 2795 — Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa [502 c.p.c.].Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito…
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Art. 2796 — Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente [2744; 2797; 502 c.p.c.].
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Art. 2797 — Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [602 c.p.c.].Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se…
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Art. 2798 — Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [505, 530 c.p.c.] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474, 2744].
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Art. 2799 — Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.
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Art. 2784 — Nozione
Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.Possono essere dati in pegno i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813].
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Art. 2800 — Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350 n. 13] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [1264, 1265] con scrittura avente data certa [2704].
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Art. 2785 — Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
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Art. 2801 — Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
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Art. 2786 — Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa [1794, 1997, 2014, 2026, 2787, 2789, 2790].La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia…
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Art. 2802 — Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791]. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.