Categoria: Sezione IV – Dell’ordine dei privilegi
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Art. 2777 — Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751 bis nell’ordine seguente: a) i crediti di cui all’articolo 2751 bis, numero 1; b) i crediti…
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Art. 2778 — Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue: 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i…
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Art. 2779 — Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Se i privilegi indicati dall’articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell’articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri [234].
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Art. 2780 — Ordine dei privilegi sugli immobili
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente [2777, 2782, 2783]: 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771; 2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775; 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774; 4)…
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Art. 2781 — Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.
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Art. 2782 — Concorso di crediti egualmente privilegiati
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito [2777].
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Art. 2783 — Preferenza non determinata dalla legge
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.
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Art. 2783 bis — Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
I crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.
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Art. 2783 ter — Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea
I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.