Categoria: Capo II – Dei privilegi
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Art. 2750 — Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione [c. nav. 548-561, 1022].Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.
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Art. 2765 — Crediti derivanti dai contratti di mezzadrìa e di colonìa
Colui che concede un fondo a mezzadrìa o a colonìa e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadrìa o a colonìa [2151, 2751bis n. 4, 2778 n. 16].Il privilegio…
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Art. 2780 — Ordine dei privilegi sugli immobili
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente [2777, 2782, 2783]: 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771; 2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775; 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774; 4)…
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Art. 2751 — Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti [2776, 2778 n. 17, 2782]: 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [d. gen. c.c. 8]; 2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte…
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Art. 2766 — Crediti degli istituti di credito agrario [ABROGATO]
[Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell’azienda agraria e per l’utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il denaro preso a…
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Art. 2781 — Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.
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Art. 2751 bis — Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed…
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Art. 2767 — Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore [2778 n. 11; 235 disp. att.].
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Art. 2782 — Concorso di crediti egualmente privilegiati
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito [2777].
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Art. 2752 — Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.[Se si tratta di ruoli…
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Art. 2768 — Crediti dipendenti da reato
Per i crediti dipendenti da reato [2778 n. 10, 2947] hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale [188 c.p. ss.], secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale [535, 692, 695 c.p.p.].
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Art. 2783 — Preferenza non determinata dalla legge
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.
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Art. 2753 — Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti [2778, n. 1].
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Art. 2769 — Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo [67 c.p.c.].
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Art. 2783 bis — Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
I crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.
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Art. 2754 — Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente…
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Art. 2770 — Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per le spese di giustizia [2755] fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [2905].Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.
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Art. 2783 ter — Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea
I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.
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Art. 2755 — Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [671 c.p.c.] o per l’espropriazione di beni mobili [513 c.p.c.] nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777, 2905, 2910].
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Art. 2771 — Crediti per le imposte sui redditi immobiliari [ABROGATO]
[ [I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, limitatamente all’imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel…
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Art. 2756 — Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili [1152] hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese [2778 n. 4].Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa [1153, 2747],…
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Art. 2772 — Crediti per tributi indiretti
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce [2780 nn. 4 e 5].I crediti dello Stato, derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli…
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Art. 2757 — Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso [2778, nn. 5-6].Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle…
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Art. 2773 — Crediti dei comuni e delle province per tributi [ABROGATO]
[I crediti dei comuni e delle province per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.]
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Art. 2758 — Crediti per tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito [2772, 2778 n. 7].Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto,…
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Art. 2774 — Crediti per concessione di acque
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali [2780 n. 3].Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili…
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Art. 2759 — Crediti per le imposte sul reddito
I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali…
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Art. 2775 — Contributi per opere di bonifica e di miglioramento
I crediti per i contributi indicati dall’articolo 864 sono privilegiati [2780 n. 2] sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all’osservanza delle leggi speciali.
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Art. 2745 — Fondamento del privilegio
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità [2762, 2827].
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Art. 2760 — Crediti dell’albergatore
I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui…
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Art. 2775 bis — Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari
Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare [2932] trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare [2770, 2779; 72 l. fall.], sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da…
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Art. 2746 — Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
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Art. 2761 — Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per…
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Art. 2776 — Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi…
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Art. 2747 — Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto [1153], salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.Se la legge non dispone diversamente [2756 comma 2, 2757 comma 3, 2760 comma 2, 2761, 2764, 2765], il privilegio speciale sui mobili [2755], sempre…
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Art. 2762 — Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a euro 15,49 ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo.Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro…
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Art. 2777 — Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all’articolo 2751 bis nell’ordine seguente: a) i crediti di cui all’articolo 2751 bis, numero 1; b) i crediti…
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Art. 2748 — Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio [2777, 2781].I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente [2770, 2774].
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Art. 2763 — Crediti per canoni enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta [959] per l’anno in corso e per il precedente [972 n. 2] hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [2778 n. 15].
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Art. 2778 — Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue: 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali – compresi quelli sostitutivi o integrativi – che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i…
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Art. 2749 — Estensione del privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale [1284] fino alla data della vendita [2788, 2855].
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Art. 2764 — Crediti del locatore di immobili
Il credito delle pigioni e dei fitti [1615 ss.] degli immobili ha privilegio sui frutti [820, 2778 n. 16] dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato.Il privilegio sussiste per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi, se la locazione…
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Art. 2779 — Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Se i privilegi indicati dall’articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell’articolo 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell’articolo 2778 e sono preferite a tutti gli altri [234].