Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 2743 — Diminuzione della garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito [1186].
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Art. 2744 — Divieto del patto commissorio
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno [1963, 2798].
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Art. 2740 — Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [490, 2313; 514 c.p.c., 515 c.p.c., 545 c.p.c.; 46 l. fall.].
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Art. 2741 — Concorso dei creditori e cause di prelazione
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
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Art. 2742 — Surrogazione dell’indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può,…