Categoria: Capo IV – Delle presunzioni
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Art. 2727 — Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
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Art. 2728 — Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
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Art. 2729 — Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni[2721, 2722].